IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Uniformita' delle divise
 
   1.  Le  divise  degli  appartenenti  alla  polizia municipale sono
uguali in tutto il territorio regionale.
   2. Gli appartenenti alla polizia municipale, salvo quando svolgono
le attivita' di  polizia  in  abito  civile  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo  5  della  legge  regionale  29  ottobre  1988,  n. 38,
svolgono le funzioni  di  cui  sono  titolari  indossando  le  divise
previste dalla presente legge.