IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Uniformita' delle divise 1. Le divise degli appartenenti alla polizia municipale sono uguali in tutto il territorio regionale. 2. Gli appartenenti alla polizia municipale, salvo quando svolgono le attivita' di polizia in abito civile ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38, svolgono le funzioni di cui sono titolari indossando le divise previste dalla presente legge.